Regio decreto 3458/1928
Art. 63 — § 77, primo e terzo comma, del regolamento assegni fissi, approvato con R. decreto 10 dicembre 1882
Art. 63. (§ 77, primo e terzo comma, del regolamento assegni fissi, approvato con R. decreto 10 dicembre 1882). L'ufficiale delle categorie in congedo, chiamato in servizio con assegni, mentre conserva nelle brevi licenze e nelle licenze ordinarie il trattamento economico di cui e' provvisto, lo perde in ogni altra specie di licenza.
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