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Regio decreto 3458/1928

Art. 48 — Art. 4 del R. decreto 10 febbraio 1926, n. 206, e art. 1 del R. decreto 22 aprile 1915, n. 538

ELI /it/regio-decreto/1928/12/31/3458/art/48parte di Regio decreto 3458/1928
Art. 48. (Art. 4 del R. decreto 10 febbraio 1926, n. 206, e art. 1 del R. decreto 22 aprile 1915, n. 538). Agli ufficiali in posizione ausiliaria dei gradi sottoindicati e gradi corrispondenti spettano i seguenti assegni: 1° l'assegno provvisorio di pensione, liquidato a senso delle vigenti disposizioni delle leggi sulle pensioni; 2° una indennita' annua di: L. 1000 pei tenenti e sottotenenti; L. 1500 pei capitani; L. 2000 pei primi capitani, maggiori e tenenti colonnelli; L. 4000 pei colonnelli; L. 4500 pei generali di brigata e maggiori generali; L. 5000 pei generali di divisione e tenenti generali; L. 6000 pei generali di corpo d'armata; L. 8000 pei generali d'armata. Per gli ufficiali della posizione ausiliaria promossi di grado, la nuova indennita' annua decorre dal 16 del mese se la data del decreto e' compresa tra il 1° ed il 15; ovvero dal 1° del mese successivo se tale data e' posteriore al 15 del mese, tranne che nel decreto ne sia fissata altrimenti la decorrenza.

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