Regio decreto 3458/1928
Art. 47 — Secondo comma dell'art. 5 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427
Art. 47. (Secondo comma dell'art. 5 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427). Il tempo passato in congedo provvisorio non e' computabile agli effetti della determinazione dello stipendio.
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