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Regio decreto 3458/1928

Art. 49 — Gli ufficiali delle categorie in congedo ricevono, quando sono richiamati in servizio, lo stipendio, il suppl…

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Art. 49. Gli ufficiali delle categorie in congedo ricevono, quando sono richiamati in servizio, lo stipendio, il supplemento di servizio attivo e gli altri assegni come gli ufficiali in servizio permanente effettivo, salvo le eccezioni contenute nel presente decreto.

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