Regio decreto 3458/1928
Art. 49 — Gli ufficiali delle categorie in congedo ricevono, quando sono richiamati in servizio, lo stipendio, il suppl…
Art. 49. Gli ufficiali delle categorie in congedo ricevono, quando sono richiamati in servizio, lo stipendio, il supplemento di servizio attivo e gli altri assegni come gli ufficiali in servizio permanente effettivo, salvo le eccezioni contenute nel presente decreto.
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