Regio decreto 3458/1928
Art. 46 — (Art
Art. 46. (Art. 4 della legge 3 luglio 1904, n. 302; art. 174 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e art. 6 del R. decreto 31 marzo 1927, n. 362). Agli ufficiali in congedo provvisorio spettano i seguenti assegni: a) lo stipendio ridotto ai tre quinti; b) l'indennita' militare, stabilita dalla tabella I annessa al presente decreto, ridotta nella stessa proporzione dello stipendio. Per coloro che siano ammogliati o vedovi con figli minori o inabili al lavoro, conviventi ed a carico, l'indennita' militare e' aumentata di lire 2100 annue.
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