Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 3458/1928Art. 43
Regio decreto 3458/1928

Art. 43 — Art. 20 del R. decreto 6 febbraio 1927, n. 69

ELI /it/regio-decreto/1928/12/31/3458/art/43parte di Regio decreto 3458/1928
Art. 43. (Art. 20 del R. decreto 6 febbraio 1927, n. 69). Ai generali comandanti designati di armata e' concesso, in aumento al proprio stipendio, un assegno - utile a pensione - pari alla differenza tra lo stipendio del grado rivestito e quello stabilito pei generali di armata. Ai medesimi sono inoltre dovuti il supplemento di servizio attivo, l'indennita' militare, l'assegno per spese di rappresentanza, l'indennita' per spese di alloggio e le altre eventuali indennita' nella misura stabilita per il grado di generale di armata. Quando i generali comandanti designati di armata cessano da tale carica perdono tutti gli assegni e le indennita' stabiliti pei generali d'armata, ad eccezione dell'assegno contemplato dal primo comma del presente articolo, che essi conservano - anche agli effetti della pensione - in aumento agli assegni del proprio grado.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 3458/1928 · fonte Normattiva ↗

← Art. 42 Art. 44 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.