Regio decreto 3458/1928
Art. 42 — (Art
Art. 42. (Art. 13 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, e ultimo comma dell'art. 157 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395. Ai primi capitani e' dovuta una indennita' fissa annua di L. 400, computabile per la pensione. Qualora nella promozione al grado superiore essi venissero a percepire uno stipendio inferiore a quanto percepivano precedentemente fra stipendio e indennita' di primo capitano, hanno titolo ad un trattamento di pensione non inferiore a quello che sarebbe loro spettato, qualora avessero liquidato la pensione col grado di primi capitani. La indennita' fissa di cui al primo comma non compete ai primi capitani in congedo provvisorio o in aspettativa per riduzione di quadri o che comunque abbiano lo stipendio ridotto o sospeso.
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