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Regio decreto 3458/1928

Art. 44 — Art. 4 del decreto Ministeriale 14 agosto 1925

ELI /it/regio-decreto/1928/12/31/3458/art/44parte di Regio decreto 3458/1928
Art. 44. (Art. 4 del decreto Ministeriale 14 agosto 1925). E' dovuto un assegno giornaliero pari alla meta' della quota giornaliera dello stipendio netto, di cui al primo comma del successivo articolo 51, agli ufficiali che, trovandosi in una posizione senza assegni, siano: a) chiamati a comparire fuori della loro residenza come inquisiti avanti una commissione d'inchiesta o un consiglio di disciplina o un tribunale militare; b) messi agli arresti in fortezza o agli arresti di rigore in quartiere; c) detenuti per condanna al carcere militare o alla reclusione militare; od in attesa di secondo giudizio avanti a tribunali militari dopo condanna contumaciale.

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