Regio decreto 3458/1928
Art. 26 — § 3 regolamento sugli assegni fissi, approvato con R. decreto 10 dicembre 1882
Art. 26. (§ 3 regolamento sugli assegni fissi, approvato con R. decreto 10 dicembre 1882). Agli ufficiali, che per qualsiasi motivo lasciano il servizio, lo stipendio cessa dalla data da cui decorre il relativo provvedimento. Qualora nel decreto non sia indicata la decorrenza del provvedimento, lo stipendio cessa dal 16 del mese o dal 1° del mese successivo, secondo che la data del decreto sia compresa tra il 1° ed il 15 o posteriore al 15. In caso di diserzione pero' lo stipendio cessa dal giorno stesso in cui e' avvenuta la diserzione. In caso di morte, lo stipendio cessa dal giorno successivo a quello del decesso.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 3458/1928 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.