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Regio decreto 3458/1928

Art. 25 — § 2 regolamento assegni fissi approvato con R. decreto 10 dicembre 1882

ELI /it/regio-decreto/1928/12/31/3458/art/25parte di Regio decreto 3458/1928
Art. 25. (§ 2 regolamento assegni fissi approvato con R. decreto 10 dicembre 1882). Nei richiami dall'aspettativa o dalla disponibilita' o dalla sospensione dall'impiego, il nuovo stipendio decorre dal giorno del richiamo in servizio. Qualora nel decreto non sia indicata la decorrenza del richiamo, il nuovo stipendio incomincia dal 16 del mese oppure dal 1° del mese successivo, secondo che la data del decreto stesso sia compresa tra il 1° ed il 15 o posteriore al 15. Per gli ufficiali disertori lo stipendio ricomincia dal giorno in cui essi sono riammessi in servizio.

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