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Regio decreto 3458/1928

Art. 27 — (Art

ELI /it/regio-decreto/1928/12/31/3458/art/27parte di Regio decreto 3458/1928
Art. 27. (Art. 171, ultimo comma, R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dal R. decreto 206 del 1926; art. 174 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395). Per gli ufficiali che siano ammogliati oppure vedovi con figli minori o inabili al lavoro, conviventi ed a carico, l'indennita' militare, stabilita dalla tabella I annessa al presente testo unico, e' aumentata di lire 2100 annue. Nelle posizioni in cui lo stipendio e' sospeso o ridotto anche l'indennita' militare e' sospesa o ridotta nella stessa proporzione. L'aumento di lire 2100 di cui al 1° comma e' conservato per intero nelle posizioni in cui lo stipendio e' ridotto ed e' soppresso quando lo stipendio e' sospeso.

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