Regio decreto 3458/1928
Art. 24 — § 11 regolamento assegni fissi, comma primo e secondo, approvato con R. decreto 10 dicembre 1882
Art. 24. (§ 11 regolamento assegni fissi, comma primo e secondo, approvato con R. decreto 10 dicembre 1882). L'ufficiale, che, per ritardata partecipazione del provvedimento che lo colloca in aspettativa o in disponibilita' o lo sospende dall'impiego, rimane in servizio oltre la data di decorrenza del provvedimento stesso, ha diritto allo stipendio e agli altri assegni, di cui e' provvisto, fino al giorno in cui cessa di prestare servizio. Lo stesso trattamento compete a coloro, che, per giustificati interessi dell'Amministrazione, sono trattenuti oltre la data di decorrenza dei provvedimenti sopraindicati. Qualora il trattenimento in servizio dovesse durare piu' di 15 giorni e' necessaria la preventiva autorizzazione del Ministero della guerra. In ogni caso tale trattenimento in servizio, col relativo trattamento, non potra' eccedere la durata di giorni 60.
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