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Regio decreto 3458/1928

Art. 23 — Art. 3 della legge 6 luglio 1908, n. 362

ELI /it/regio-decreto/1928/12/31/3458/art/23parte di Regio decreto 3458/1928
Art. 23. (Art. 3 della legge 6 luglio 1908, n. 362). Lo stipendio e' sospeso: a) agli ufficiali in licenza straordinaria per affari privati; b) agli ufficiali in aspettativa per motivi privati; c) agli ufficiali che senza giustificate cause non raggiungano il loro posto o se ne assentino; d) agli ufficiali disertori, contumaci, condannati al carcere od alla reclusione militare. ANNOTAZIONI. Art. 20, 21, 22 e 23 del presente testo unico. Voci nuove. E' ridotto ai quattro quinti: a) agli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri (1). E' ridotto ai tre quinti: a) . . . (2); b) . . . (2); c) agli ufficiali in aspettativa per prigionia di guerra (3); d) agli ufficiali in aspettativa per infermita' temporanea non proveniente da cause di servizio (3); e) agli ufficiali in licenza straordinaria per infermita' non provenienti dal servizio (4); f) agli ufficiali generali, colonnelli comandanti di corpo e capi di servizio in disponibilita' (5). Art. 20., 21, 22 e 23 del presente testo unico. Voci nuove. E' ridotto alla meta': a) agli ufficiali sospesi dall'impiego (6); b) agli ufficiali in attesa di giudizio e non sospesi dall'impiego, salvo ad avere l'altra meta' quando il giudizio non sia seguito da condanna. E' sospeso: a) agli ufficiali in licenza straordinaria per affari privati (7); b) agli ufficiali in aspettativa per motivi privati (8); c) agli ufficiali disertori, contumaci, condannati al carcere od alla reclusione militare; d) agli ufficiali che senza giustificate cause non raggiungano il loro posto o se ne assentino. --------------- (1) Art. 23 della legge sullo stato degli ufficiali. (2) La vecchia voce non e' piu' contemplata dalla nuova legge sullo stato degli ufficiali. (3) Art. 23 della legge sullo stato degli ufficiali. (4) N. 18 del regolamento per le licenze. (5) Art. 21 della legge sullo stato degli ufficiali. (6) Art. 64 della legge sullo stato degli ufficiali. (7) N. 18 del regolamento per le licenze. (8) Art. 23 della legge sullo stato degli ufficiali.

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