Regio decreto 3458/1928
Art. 22 — Art. 3 della legge 6 luglio 1908, n. 362
Art. 22. (Art. 3 della legge 6 luglio 1908, n. 362). Lo stipendio e' ridotto alla meta': a) agli ufficiali sospesi dall'impiego; b) agli ufficiali in attesa di giudizio e non sospesi dall'impiego, salvo ad avere l'altra meta' quando il giudizio non sia seguito da condanna.
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