Regio decreto 3458/1928
Art. 21 — Art. 3 della legge 6 luglio 1908, n. 362
Art. 21. (Art. 3 della legge 6 luglio 1908, n. 362). Lo stipendio e' ridotto ai tre quinti: a) agli ufficiali in aspettativa per ritorno da prigionia di guerra, o per infermita' temporanee non provenienti da cause di servizio; b) agli ufficiali in licenza straordinaria per infermita' non provenienti da cause di servizio; c) agli ufficiali generali ed ai colonnelli comandanti di corpo e capi di servizio in disponibilita'.
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