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Regio decreto 3458/1928

Art. 100 — (Art

ELI /it/regio-decreto/1928/12/31/3458/art/100parte di Regio decreto 3458/1928
Art. 100. (Art. 26 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, e art. 2, terzo comma, del decreto Luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032). Ai sottufficiali richiamati dal congedo, provvisti di pensione civile o militare, e' dovuto lo stipendio o la paga giornaliera, restando sospeso il pagamento della pensione. La pensione pero' continua in luogo dello stipendio o della paga, se piu' favorevole. I sottufficiali mutilati ed invalidi di guerra, richiamati dal congedo, oltre a ricevere gli assegni del grado, continuano a percepire la pensione di guerra di cui sono provvisti. Per gli impiegati civili dello Stato chiamati in servizio come sottufficiali si applicano le disposizioni contenute nel precedente art. 52.

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