Regio decreto 3458/1928
Art. 99 — Art. 2 del R. decreto 26 luglio 1925, n. 1318
Art. 99. (Art. 2 del R. decreto 26 luglio 1925, n. 1318). Ai sottufficiali in congedo richiamati in servizio sono dovuti, per i primi tre mesi, lo stipendio iniziale ed il relativo supplemento di servizio attivo, oppure la paga giornaliera iniziale, stabiliti per il grado da essi ricoperto. Dopo il terzo mese, a tutti i sottufficiali richiamati dal congedo spettano gli stessi stipendi, coi relativi supplementi di servizio attivo, o le stesse paghe giornaliere stabilite per i sottufficiali in servizio permanente, da determinarsi con le norme appresso indicate.
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