Regio decreto 3458/1928
Art. 101 — Art. 156 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395
Art. 101. (Art. 156 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395). Gli stipendi dei marescialli richiamati dal congedo sono determinati in base all'anzianita' di grado, oppure in base all'anzianita' di servizio se risulti piu' favorevole. L'anzianita' di grado e' computata soltanto per il tempo passato effettivamente in servizio nel grado stesso. Nell'anzianita' di servizio e' computato solo il tempo passato effettivamente in servizio. Quando lo stipendio viene determinato in base all'anzianita' di servizio, questa e' diminuita del numero di anni stabilito dal precedente art. 83. La paga giornaliera per gli altri sottufficiali richiamati dal congedo e' determinata secondo e' stabilito dalle tabelle III e VI annesse al presente decreto.
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