Regio decreto 263/1928
Art. 11 — Art. 7 legge 17 luglio 1910 n. 511, e art. 4 R. decreto 19 luglio 1923, n. 1857
Art. 11. (Art. 7 legge 17 luglio 1910 n. 511, e art. 4 R. decreto 19 luglio 1923, n. 1857). Possono farsi a favore degli uffici di contabilita' e di revisione aperture di credito regolate secondo il bisogno, da commutarsi in quietanze di entrata a favore delle contabilita' speciali di cui all'articolo precedente: a) per gli assegni e le indennita' degli ufficiali e degli impiegati civili ed operai delle amministrazioni militari dipendenti; b) per gli assegni, il vitto e la vestizione, il casermaggio, il materiale sanitario ed ogni altra spesa occorrente pel mantenimento dei sottufficiali e militari di truppa; c) pel servizio degli stabilimenti di commissariate; d) pel mantenimento e il servizio dei quadrupedi; e) per le spese generali dei corpi; f) per le operazioni della leva, per le manovre ed esercitazioni militari, per spese inerenti all'istruzione degli ufficiali ed all'assistenza morale del soldato, pel mantenimento degli ammalati, pei trasporti, pei servizi di stato maggiore e pel funzionamento delle scuole militari; g) pel funzionamento dell'istituto geografico militare e dei laboratori annessi al reclusorio militare; h) pei servizi di artiglieria, automobilistici e del genio e pel servizio chimico militare; i) per l'educazione fisica e sportiva dell'esercito, per l'istruzione premilitare e pel tiro a segno nazionale; l) per spese di liti e di arbitramenti; per risarcimento di danni, per occupazione e fitto di immobili e per canoni e provvista d'acqua, quando il relativo importo non superi le L.1000. Le aperture di credito devono contenere, oltre l'indicazione della somma, quella del numero e della denominazione del capitolo del bilancio sul quale vengono fatte, nonche' la clausola di commutabilita' a favore delle contabilita' speciali.
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