Regio decreto 263/1928
Art. 10 — Art. 6 legge 17 luglio 1910, n. 511, e R. decreto 19 luglio 1923, n. 1857
Art. 10. (Art. 6 legge 17 luglio 1910, n. 511, e R. decreto 19 luglio 1923, n. 1857). Tra gli uffici di contabilita' e revisione di cui all'art. 8 e le sezioni di tesoreria sono aperte contabilita' speciali da tenersi con le modalita' stabilite dal regolamento.
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