Regio decreto 263/1928
Art. 12 — Art. 9 R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2253
Art. 12. (Art. 9 R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2253). I Comandi di cui all'art. 5 accertano, per mezzo degli ispettori amministrativi territoriali, il fabbisogno finanziario, per tutto l'esercizio e per capitoli di bilancio, di ogni Ente della circoscrizione, salvo per quelle spese alle quali provvede direttamente il Ministero, nonche' le successive variazioni che si rendessero necessarie durante il corso dell'esercizio stesso. Sulla base di tali accertamenti i detti Comandi richiedono al Ministero (Ragioneria centrale) le assegnazioni di fondi sui vari capitoli a favore degli Enti della circoscrizione e richiedono altresi' le assegnazioni suppletive nel corso dell'esercizio, o propongono le riduzioni delle assegnazioni stesse. La Ragioneria centrale, di concerto con gli uffici amministrativi del Ministero, determina le assegnazioni e le variazioni relative, le quali costituiscono in ogni momento il limite entro cui i Comandi suddetti possono concedere anticipazioni di fondi ai singoli Enti, affinche' provvedano per loro conto ai pagamenti. I pagamenti, ai quali non si provveda coi fondi delle anticipazioni, sono eseguiti mediante mandati diretti, la cui emissione e' richiesta dai Comandi medesimi alla Ragioneria: centrale del Ministero, che vi provvede nelle forme stabilite dalla legge di contabilita' generale dello Stato. Per le anticipazioni agli uffici di contabilita' e revisione occorrenti per rifornire di fondi gli Enti della circoscrizione, gli uffici stessi richiedono pure alla ragioneria del Ministero della guerra le corrispondenti aperture di credito nei limiti delle assegnazioni complessive autorizzate per ogni capitolo a favore degli Enti della circoscrizione.
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