Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 263/1928Art. 9
Regio decreto 263/1928

Art. 9 — (Art

ELI /it/regio-decreto/1928/02/02/263/art/9parte di Regio decreto 263/1928
Art. 9. (Art. 7 R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2253; art. 5 legge 17 luglio 1910, n. 511, e art. 73 legge (1) di contabilita' generale dello Stato). Ferme le disposizioni dell'art. 74 della legge di contabilita' generale dello Stato, l'esame delle responsabilita' amministrative per perdite ed avarie di denaro, derrate e materiali nonche' l'eventuale emissione dei relativi decreti di scarico per causa di forza maggiore e le decisioni di addebito sono devoluti ai comandanti di cui all'art. 5, previo parere scritto dell'ispettore amministrativo territoriale, sempre quando il valore, delle singole partite, calcolato in base ai prezzi stabiliti per le cessioni e gli addebiti, non superi le L. 10,000. Nel caso che i predetti comandanti non accolgano il parere dell'ispettore amministrativo territoriale, essi hanno l'obbligo di riferirne immediatamente al Ministero, che decide e provvede direttamente. Quando invece il suddetto valore superi le L. 10,000, le attribuzioni sopra indicate spettano al Ministero della guerra. Qualora i responsabili accettino di rifondere il danno, l'autorita' che ha determinato l'addebito puo' concedere il pagamento rateale del debito. Se, invece, i responsabili o taluni di essi non accettino l'accertamento fatto, secondo i casi, dai comandanti predetti o dal Ministero e la rifusione del danno, la questione e' deferita alla Corte dei conti, salva sempre nell'Amministrazione la facolta' di assoggettare a ritenuta gli stipendi od altri emolumenti goduti dai ritenuti responsabili, anche prima che sia pronunciata condanna a loro carico. --------------- (1) Quando nel presente testo unico si adopera la locuzione legge di contabilita' generale dello Stato o, si intende richiamare il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440 IV nota all'art. 38 del regolamento approvato con R, decreto 23 maggio 1924, n. 827).

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 263/1928 · fonte Normattiva ↗

← Art. 8 Art. 10 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.