Regio decreto 2598/1927
Art. 63 — I quadrupedi devono essere presentati alla commissione con la ferratura in buono stato, in modo che non occor…
Art. 63. I quadrupedi devono essere presentati alla commissione con la ferratura in buono stato, in modo che non occorra immediatamente rinnovarla, ed inoltre essere muniti di forte cavezza con due corde. I veicoli, le bardature ed i natanti debbono avere l'attrezzamento completo, tutti gli accessori e parti complementari indispensabili al loro impiego, e debbono essere presentati in buono stato d'uso. La commissione potra', se lo crede opportuno, provvedere a far mettere in condizioni di impiego e di buono stato d'uso quei capi che eventualmente non lo fossero; cio' senza pregiudizio, s'intende, delle responsabilita' penali in cui potrebbe incorrere quel proprietario che presentasse un capo reso dolosamente inscrvibile.
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