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Regio decreto 2598/1927

Art. 64 — Se il capo precettato verra' prelevato e la presentazione avverra' a tempo debito, spetta al proprietario, sa…

ELI /it/regio-decreto/1927/12/11/2598/art/64parte di Regio decreto 2598/1927
Art. 64. Se il capo precettato verra' prelevato e la presentazione avverra' a tempo debito, spetta al proprietario, salvo il disposto dell'ultimo capoverso dell'art. 11 del testo unico, un premio che fissera' la commissione stessa, nella misura compresa fra 1/40 ed 1/20 del valore attribuito al capo, se si tratta di veicolo a trazione meccanica e di natante a motore, e nella misura fra 1/20 ed 1/10 per tutti gli altri capi. Queste percentuali saranno applicate in ragione inversa al valore di ogni capo. In nessun caso il premio dovra' superare la somma di L. 1000 per i primi e di L. 400 per i secondi. Un secondo premio, che sara' proporzionale al numero, alla specie e alla qualita' dei materiali di cui e' sotto cenno e che potra' giungere, al massimo, sino ad 1/20 del valore attribuito al capo (purche' i due premi non superino complessivamente la somma di L. 1600), sara' corrisposto a quei proprietari che, oltre a presentare gli autoveicoli ed i natanti a motore in tempo debito ed in perfette condizioni d'uso e di manutenzione cureranno ch'essi siano provvisti degli accessori, degli utensili e delle parti di ricambio indicati nel precetto personale o nel manifesto generale di requisizione. E' facolta' del Ministro per la guerra di stabilire, all'atto della requisizione, i limiti massimi dei premi da corrispondersi ai proprietari dei premi precettati, senza superare pero', in nessun caso, le misure massime indicate nei due commi precedenti.

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