Regio decreto 2598/1927
Art. 62 — Le commissioni provinciali di visita ed accettazione sono incaricate di: a) visitare tutti i capi presentati …
Art. 62. Le commissioni provinciali di visita ed accettazione sono incaricate di: a) visitare tutti i capi presentati e stabilire quali di essi sono idonei ai vari servizi militari; b) determinare, com'e' stabilito dagli articoli 9 e 17 del testo unico, il prezzo di acquisto dei capi che si requisiscono; c) procedere al pagamento dei vari capi accettati, mediante buoni esigibili, nei modi fissati dal seguente art. 66; d) diffidare i proprietari di capi dichiarati idonei e non prelevati che i capi stessi rimangono sempre a disposizione dell'autorita' militare, sebbene non siano stati requisiti; e) ad operazioni ultimate, dare comunicazione dei capi prelevati agli uffici comunali o di prefettura presso i quali detti capi sono inscritti, affinche' ne prendano nota sugli schedari o registri.
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