Regio decreto 2598/1927
Art. 5 — Le denunzie volute dall'art
Art. 5. Le denunzie volute dall'art. 4 del testo unico, oltre ad indicare le complete generalita' dei proprietari, la loro residenza e quella dei capi di cui sono in possesso, dovranno indicare: a) quelle relative ai cavalli ed ai muli, tutti i dati segnaletici che li riguardano, cioe': specie, sesso, anno di nascita, altezza, mantello, segni particolari e, possibilmente, anche l'origine. Pero', agli effetti della legge sulla requisizione, i puledri non dovranno essere denunziati che alla data in cui compiono i 2 anni; b) quelle riguardanti gli altri quadrupedi da tiro e soma (asini, bardotti e buoi aggiogati), le sole indicazioni o variazioni numeriche relative a ciascuna specie di tali capi, di cui i singoli proprietari sono in possesso; c) quelle dei veicoli a trazione animale, delle bardature da tiro, a basto e a sella e dei natanti a vela e a remi: il numero dei capi di ciascuna specie e le variazioni avvenute in detto numero, nonche' i dati necessari a caratterizzare i rispettivi veicoli, bardature e natanti. I proprietari dei cavalli e muli di cui alla precedente lettera a) dovranno fare analoghe denunzie per qualsiasi mutamento della loro residenza e di quella dei rispettivi quadrupedi, sempre quando l'allontanamento abbia una durata superiore a tre mesi. Simili denunzie dovranno esser fatte anche quando si verifichi il caso che la perdita di un quadrupede, gia' acquistato nel territorio del comune, avvenga prima che siano trascorsi, dalla data dell'acquisto, i 30 giorni fissati dalla legge. Pero' i negozianti di cavalli e muli iscritti come tali alle camere di commercio e le societa' che hanno regolare contratto con lo Stato e con i municipi per l'esecuzione di pubblici trasporti, sono autorizzati a fare le denunzie volute dal presente articolo solo semestralmente, mediante la presentazione all'ufficio comunale in cui sono iscritti, al 1° marzo e al 1° settembre di ogni anno, di un elenco dei cavalli e muli posseduti a tale data, con lo stato segnaletico di ciascuno di essi. I proprietari dei vari capi di cui alle lettere b) e c) dovranno parimenti denunziare qualsiasi mutamento di residenza; pero' le denunzie relative ai capi di cui sono in possesso dovranno essere fatte solo quando le avvenute variazioni portino aumento o diminuzione nel numero di quelli idonei al servizio del Regio esercito e della Regia marina, aventi le caratteristiche essenziali specificate dall'art. 1 del regolamento, e come tali da iscriversi sullo schedario o registro del comune. Le denunzie relative ai capi citati alle lettere b) e c) potranno aver luogo periodicamente ad epoca fissa, da stabilirsi dalle autorita' comunali, purche' ad intervallo di tempo non superiore a sei mesi.
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