Regio decreto 2598/1927
Art. 4 — Gli uffici, comunali debbono mettere a disposizione dell'autorita' militare gli schedari o registri tutte le …
Art. 4. Gli uffici, comunali debbono mettere a disposizione dell'autorita' militare gli schedari o registri tutte le volte che questa li richieda, sia in occasione di riviste generali o parziali, sia in occasione di apposite ispezioni (art. 3 del testo unico). Per l'accertamento della regolare tenuta dei ruoli, il Ministro per la guerra e' autorizzato a far compiere dai comandi di corpo di armata territoriali e dai comandi militari delle isole le ispezioni previste dall'art. 3 del testo unico, nei comuni compresi nel territorio di rispettiva circoscrizione. Gli uffici comunali devono aderire a tutte le richieste di schiarimenti ed informazioni che dovessero fare i funzionari nell'espletamento del suddetto compito. Delle omissioni, inesattezze od irregolarita' riscontrate nella tenuta dei ruoli saranno redatti dai commissari militari, o dal delegato dell'autorita' militare all'uopo incaricato, appositi verbali in duplice copia. Una copia verra' rilasciata all'ufficio comunale, e l'altra sara' trasmessa alla prefettura della provincia, per i provvedimenti di cui agli articoli 118 e 119 del presente regolamento.
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