Regio decreto 2598/1927
Art. 6 — Tutte le denunzie contemplate nel precedente articolo possono esser fatte anche dagli agenti o dai rappresent…
Art. 6. Tutte le denunzie contemplate nel precedente articolo possono esser fatte anche dagli agenti o dai rappresentanti dei proprietari. Ad ogni proprietario deve essere rilasciato dall'ufficio comunale un certificato, conforme alla 3ª parte dell'apposito mod. 3 annesso al presente regolamento, dal quale risulti la fatta denunzia. Copia del certificato (2ª parte del modello) e' trasmessa in franchigia dal comune al comando del corpo di armata territoriale o al comando militare dell'isola, nella cui circoscrizione il comune stesso e' compreso, pero' limitatamente alle denunzie che riguardano i soli cavalli e muli gia' riconosciuti idonei ai vari servizi militari o quelli nuovi entrati nel territorio del comune dopo l'ultima rivista dei commissari militari. Per gli altri capi riconosciuti idonei al servizio militare, le autorita' comunali si limiteranno a comunicazioni numeriche di aumenti o di diminuzioni per ciascun proprietario e per ciascuna specie di capi. Queste ultime comunicazioni potranno esser fatte alle autorita' militari periodicamente e ad epoca fissa, purche' ad intervallo di tempo non superiore a sei mesi.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2598/1927 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.