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Regio decreto 443/1927

Art. 769 — I consegnatari sono esonerati da ogni responsabilita' per le mancanze e i danni che si verifichino nel danaro…

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Art. 769. I consegnatari sono esonerati da ogni responsabilita' per le mancanze e i danni che si verifichino nel danaro o nei materiali dati regolarmente in consegna a contabili secondari, o distribuiti a corpi e riparti, od affidati in custodia a persone appositamente delegate, sempreche' resti esclusa ogni colpa del consegnatario, ne' le mancanze o i danni derivino da cause esistenti al momento della consegna.

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