Regio decreto 443/1927
Art. 768 — I consegnatari sono nominati dal Ministero: quelli degli stabilimenti eventuali sono nominati dai direttori d…
Art. 768. I consegnatari sono nominati dal Ministero: quelli degli stabilimenti eventuali sono nominati dai direttori di commissariato, se non vi provveda il Ministero direttamente.
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