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Regio decreto 443/1927

Art. 770 — Ai magazzini centrali militari, ed agli opifici militari vestiario ed equipaggiamento sono addetti ufficiali …

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Art. 770. Ai magazzini centrali militari, ed agli opifici militari vestiario ed equipaggiamento sono addetti ufficiali commissari, col titolo di controllori, per l'esame tecnico delle robe. Presso alcuni stabilimenti speciali di maggiore importanza puo' essere destinato un ufficiale commissario in qualita' di direttore.

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