Regio decreto 443/1927
Art. 723 — Per il funzionamento dei vari servizi e per la tenuta delle scritture contabili, gli stabilimenti sanitari di…
Art. 723. Per il funzionamento dei vari servizi e per la tenuta delle scritture contabili, gli stabilimenti sanitari di cui all'articolo precedente seguono norme analoghe a quelle stabilite per gli ospedali militari. Per la retta a carico di altre amministrazioni o degli stessi ricoverati, anche i detti stabilimenti compilano le dimostrazioni prescritte dall'art. 708, e le trasmettono, nei primi cinque giorni successivi al trimestre scaduto, all'ospedale militare, che le riassume nelle dimostrazioni proprie.
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