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Regio decreto 443/1927

Art. 722 — Le infermerie di presidio, gli stabilimenti balneari militari e i depositi di convalescenza sono amministrati…

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Art. 722. Le infermerie di presidio, gli stabilimenti balneari militari e i depositi di convalescenza sono amministrati dai rispettivi direttori, come distaccamenti dell'ospedale militare dal quale dipendono. Le infermerie di presidio sono, pero', sottoposte anche alla sorveglianza disciplinare ed amministrativa del comandante del presidio.

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