Regio decreto 443/1927
Art. 724 — Spetta agli ospedali militari di provvedere agli stabilimenti dipendenti i medicinali di cui abbisognano, inv…
Art. 724. Spetta agli ospedali militari di provvedere agli stabilimenti dipendenti i medicinali di cui abbisognano, inviandoli loro direttamente o facendoli loro spedire dall'Istituto chimico farmaceutico militare. Per i medicinali che non debbono essere prelevati presso il detto Istituto, le infermerie di presidio possono anche essere autorizzate dagli ospedali, se cosi' piu' convenga, ad acquistarli dal commercio, o prepararli direttamente. Nei luoghi dove esistono ospedali marittimi, i medicinali possono anche essere prelevati presso di questi.
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