Regio decreto 443/1927
Art. 690 — Gli effetti di arredamento ritirati ai ricoverati quando siano da conservarsi presso i luoghi di cura, come p…
Art. 690. Gli effetti di arredamento ritirati ai ricoverati quando siano da conservarsi presso i luoghi di cura, come pure il danaro, i titoli di valore e tutti gli altri oggetti in possesso degli ammalati, sono dati in consegna al consegnatario del materiale. Questi prende nota degli effetti di arredamento, che rimangono affidati alla sua custodia, su apposito Registro, e consegna il danaro, i titoli di valore e gli oggetti preziosi all'ufficiale pagatore affinche' li custodisca nella cassa.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 443/1927 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.