Regio decreto 443/1927
Art. 691 — L'ufficiale pagatore iscrive i depositi, notandone i particolari - se si tratta di titoli od oggetti preziosi…
Art. 691. L'ufficiale pagatore iscrive i depositi, notandone i particolari - se si tratta di titoli od oggetti preziosi - su apposito Registro e ne rilascia al consegnatario del materiale, staccandola dal registro medesimo, la relativa ricevuta. Sullo stesso registro sono annotati i successivi depositi di danaro o valori di spettanza degli ammalati e i prelevamenti da essi fatti.
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