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Regio decreto 443/1927

Art. 689 — I ricoverati negli ospedali militari e stabilimenti sanitari dipendenti sono amministrati dagli ospedali mili…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/689parte di Regio decreto 443/1927
Art. 689. I ricoverati negli ospedali militari e stabilimenti sanitari dipendenti sono amministrati dagli ospedali militari medesimi. Cosi' pure gli ospedali militari amministrano i ricoverati in ospedali civili, in manicomi ed in luoghi di cura dipendenti da altre amministrazioni, pagandone la retta dovuta. Dal giorno successivo all'entrata nel luogo di cura, sino a tutto il giorno nel quale rientrano al corpo o cessano altrimenti dal ricovero, gli uomini sono dai corpi dimostrati nella forza sotto il titolo di ricoverati in ospedali. I comandanti di corpo segnaleranno in tempo, i propri ricoverati in stabilimenti civili, agli ospedali militari cui spetta il pagamento della relativa retta.

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