Regio decreto 443/1927
Art. 688 — Gli uomini dell'esercito che entrano negli ospedali sono muniti d'apposito Biglietto d'entrata; gli altri dev…
Art. 688. Gli uomini dell'esercito che entrano negli ospedali sono muniti d'apposito Biglietto d'entrata; gli altri devono essere muniti di un documento equivalente. Qualora fossero sprovvisti del detto biglietto o documento, gli ospedali devono darne subito partecipazione all'Amministrazione alla quale l'ammalato appartiene.
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