Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 443/1927Art. 553
Regio decreto 443/1927

Art. 553 — Gli oggetti d'armamento e i ferri di sicurezza dei militari trasferiti in corpi di altra arma, o mandati in l…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/553parte di Regio decreto 443/1927
Art. 553. Gli oggetti d'armamento e i ferri di sicurezza dei militari trasferiti in corpi di altra arma, o mandati in licenza di oltre tre mesi, o licenziati dal servizio, o morti, o disertori, sono inviati al comando legionale e versati in magazzino per cura dello stato maggiore. L'importo degli oggetti mancanti o resi inservibili per incuria e quello delle riparazioni per guasti imputabili ai militari sono addebitati, per disposizione del capo dell'ufficio di amministrazione, ai militari medesimi.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 443/1927 · fonte Normattiva ↗

← Art. 552 Art. 554 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.