Regio decreto 443/1927
Art. 554 — Le armi, gli accessori di armamento (comprese le bufetterie e le munizioni) ed i ferri di sicurezza sono, all…
Art. 554. Le armi, gli accessori di armamento (comprese le bufetterie e le munizioni) ed i ferri di sicurezza sono, all'atto della distribuzione, scaricati dai registri del magazzino che procede alla distribuzione stessa e sono assunti in carico - previa registrazione sul libretto personale - dai militari consegnatari, che ne rispondono personalmente. Nei casi previsti dal precedente articolo, gli oggetti di cui sopra sono ripresi in carico dal magazzino della legione che effettua il ritiro. Gli addebiti per eventuali mancanze o deterioramenti dovuti ad incuria sono determinati da una commissione composta come all'art. 547.
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