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Regio decreto 443/1927

Art. 552 — Le riparazioni che occorrano agli oggetti d'armamento, alle bufetterie ed ai ferri di sicurezza in distribuzi…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/552parte di Regio decreto 443/1927
Art. 552. Le riparazioni che occorrano agli oggetti d'armamento, alle bufetterie ed ai ferri di sicurezza in distribuzione sono a carico dell'Amministrazione, e sono fatte eseguire per cura dei comandi di tenenza o sezione con le norme stabilite dagli articoli 398 e seguenti.

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