Regio decreto 443/1927
Art. 552 — Le riparazioni che occorrano agli oggetti d'armamento, alle bufetterie ed ai ferri di sicurezza in distribuzi…
Art. 552. Le riparazioni che occorrano agli oggetti d'armamento, alle bufetterie ed ai ferri di sicurezza in distribuzione sono a carico dell'Amministrazione, e sono fatte eseguire per cura dei comandi di tenenza o sezione con le norme stabilite dagli articoli 398 e seguenti.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 443/1927 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.