Regio decreto 443/1927
Art. 55 — Per i trasferiti che durante il viaggio per recarsi alla nuova destinazione entrino all'ospedale, il trasferi…
Art. 55. Per i trasferiti che durante il viaggio per recarsi alla nuova destinazione entrino all'ospedale, il trasferimento deve effettuarsi, in ogni caso, dal giorno successivo a quello in cui sono entrati nei luoghi di cura. Per i sottufficiali e militari di truppa sotto le armi, dei quali venga ordinato il passaggio ad altro corpo mentre si trovano ricoverati in ospedali, il trasferimento ha luogo, sempreche' non sia altrimenti determinato nella disposizione contenente l'ordine, dal giorno successivo a quello della uscita dai luoghi di cura. Analogamente, per gli uomini temporaneamente assenti dal corpo per altre cause o per quelli che non debbano in un tempo determinate raggiungere la nuova destinazione, il trasferimento ha luogo o dalla data stabilita nell'ordine relativo o da quella dell'arrivo nel nuovo corpo.
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