Regio decreto 443/1927
Art. 56 — I sottufficiali ed i militari di truppa tradotti nelle carceri civili o militari sono presi in forza dagli st…
Art. 56. I sottufficiali ed i militari di truppa tradotti nelle carceri civili o militari sono presi in forza dagli stabilimenti militari di pena dal giorno successivo a quello della loro consegna all'arma dei carabinieri Reali o, per gli uomini consegnati alle carceri direttamente, dal giorno successivo a quello della loro entrata nelle carceri medesime.
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