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Regio decreto 443/1927

Art. 54 — Nei trasferimenti di corpo, i sottufficiali e i militari di truppa vanno tolti dalla forza del corpo perdente…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/54parte di Regio decreto 443/1927
Art. 54. Nei trasferimenti di corpo, i sottufficiali e i militari di truppa vanno tolti dalla forza del corpo perdente dal giorno successivo a quello nel quale, tenuto conto della partenza e della distanza da percorrere, essi debbono arrivare presso il corpo cui sono assegnati, e con la stessa decorrenza sono presi in forza da questo qualunque sia il giorno in cui effettivamente si presentano od anche se non si presentassero, facendosi, percio', da ambe le parti, la corrispondente variazione sotto la medesima data. Nello stesso modo e' stabilita la data del trasferimento per gli allievi sottufficiali ed allievi ufficiali di complemento promossi sergenti e contemporaneamente trasferiti di corpo, indipendentemente dalla data della promozione.

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