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Regio decreto 443/1927

Art. 53 — Quando l'ufficiale trasferito non potesse, per qualsiasi motivo, raggiungere la sua nuova destinazione entro …

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Art. 53. Quando l'ufficiale trasferito non potesse, per qualsiasi motivo, raggiungere la sua nuova destinazione entro i termini stabiliti, il corpo perdente deve darne sollecito avviso a quello a cui l'ufficiale e' trasferito, affinche' possa dimostrarlo nella forza secondo la sua reale posizione. Quando invece vi giungesse prima del giorno dal quale deve far parte della forza del nuovo corpo, e' da questo considerato come aggregato per conto del corpo perdente fino al termine fissato dall'articolo precedente per l'iscrizione nella forza effettiva.

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