Regio decreto 443/1927
Art. 5 — L'ufficio d'amministrazione deve: a) fare la previsione della forza e delle spese; b) preparare i rendiconti;…
Art. 5. L'ufficio d'amministrazione deve: a) fare la previsione della forza e delle spese; b) preparare i rendiconti; c) provvedere all'esecuzione di tutte le disposizioni amministrative date dal gestore, o deferite all'ufficio di amministrazione dalle presenti o da altre disposizioni.
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