Regio decreto 443/1927
Art. 6 — Al capo dell'ufficio di amministrazione incombe, in ispecial modo, l'obbligo di rappresentare in tempo debito…
Art. 6. Al capo dell'ufficio di amministrazione incombe, in ispecial modo, l'obbligo di rappresentare in tempo debito, al gestore, i bisogni amministrativi del corpo. Egli deve vigilare su ogni particolare di servizio, per assicurarsi che tutto proceda ordinatamente e per impedire qualsiasi abuso.
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