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Regio decreto 443/1927

Art. 6 — Al capo dell'ufficio di amministrazione incombe, in ispecial modo, l'obbligo di rappresentare in tempo debito…

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Art. 6. Al capo dell'ufficio di amministrazione incombe, in ispecial modo, l'obbligo di rappresentare in tempo debito, al gestore, i bisogni amministrativi del corpo. Egli deve vigilare su ogni particolare di servizio, per assicurarsi che tutto proceda ordinatamente e per impedire qualsiasi abuso.

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