Regio decreto 443/1927
Art. 4 — Tutte le disposizioni date dal gestore devono essere annotate su apposito Registro dal gestore medesimo, o - …
Art. 4. Tutte le disposizioni date dal gestore devono essere annotate su apposito Registro dal gestore medesimo, o - sempre sotto la sua esclusiva responsabilita' - da un ufficiale da lui delegato. Le disposizioni devono, in ogni caso, essere firmate dal gestore e controfirmate, per conoscenza, dal capo dell'ufficio di amministrazione. Nel registro deve anche farsi menzione delle nomine e dei cambiamenti nelle cariche di gestore, di capo dell'ufficio d'amministrazione e di quelle di cui alla lett. a) dell'articolo 2.
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