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Regio decreto 443/1927

Art. 49 — L'ufficio d'amministrazione si vale dei rapporti-situazione e degli altri documenti ricevuti dalle compagnie …

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/49parte di Regio decreto 443/1927
Art. 49. L'ufficio d'amministrazione si vale dei rapporti-situazione e degli altri documenti ricevuti dalle compagnie a norma dell'art. 409, per il controllo della contabilita' dei riparti, la formazione della contabilita' del corpo e la tenuta dei documenti matricolari. L'ufficio stesso provvede alla compilazione dei fogli stipendio degli ufficiali e dei marescialli riportandovi le variazioni che interessano i loro assegni. A tal uopo tiene un registro dal quale risultino tutti gli assegni dovuti ai medesimi e tutte le ritenute da operarsi, nonche' le variazioni sopra indicate.

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