Regio decreto 443/1927
Art. 48 — Sotto il nome di variazioni s'intendono tutti i cambiamenti che avvengono: a) nel numero degli uomini o dei q…
Art. 48. Sotto il nome di variazioni s'intendono tutti i cambiamenti che avvengono: a) nel numero degli uomini o dei quadrupedi; b) nella loro posizione, quando abbiano, comunque, influenza sul diritto agli assegni o alle somministrazioni in natura. Sono altresi' da considerarsi come variazioni i passaggi da compagnia a compagnia.
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